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Assisi Patrimonio Mondiale
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Statuto Comunale


Comune di Assisi
Provincia di Perugia

TITOLO I - Principi Fondamentali

Art.1. Finalità e valori sociali
Art.2. Tutela del nome Assisi
Art.3. Assisi Patrimonio dell’Umanità tutelato dall’UNESCO
Art.4. Ufficio per il Sostegno alle Nazioni Unite
Art.5. Territorio, sede, stemma e gonfalone
Art.6. Autonomia
Art.7. Competenze e funzioni
Art.8. Associazionismo, volontariato e pro-loco
Art.9. Valori sociali e della persona
Art.10. Programmazione
Art.11. Potestà regolamentare

T I T O L O I I - ORGANI

Art.12. Organi

CAPO I - Il Consiglio
Art.13. Il Consiglio Comunale
Art.14. Poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo
Art.15. Spese elettorali
Art.16. Convalida
Art.17. Nomina Presidente e Vice Presidenti del Consiglio
Art.18. Diserzione della prima seduta
Art.19. Presidenza provvisoria
Art.20. Incompatibilità – Durata – Revoca
Art.21. Poteri
Art.22. Comunicazione dei componenti della Giunta
Art.23. Indirizzi generali e di governo
Art.24. Indirizzi per le nomine
Art.25. Rapporti fra il Consiglio e il Sindaco
Art.26. Funzionamento del Consiglio Comunale, diritti e doveri dei Consiglieri
Art.27. Commissione di indagine

CAPO II - LA GIUNTA
Art.28. Competenze
Art.29. Attività propositiva e di impulso della Giunta
Art.30. Composizione della Giunta
Art.31. Vice Sindaco e Assessori. Requisiti
Art.32. Verifica delle condizioni
Art.33. Revoca degli Assessori
Art.34. Funzionamento della Giunta
Art.35. Deliberazioni in via d’urgenza

C A P O III - IL SINDACO
Art.36. Il Sindaco organo comunale
Art.37. Attribuzione del Sindaco nei servizi statali
Art.38. Delegazione del Sindaco
Art.39. Il Vice Sindaco
Art.40. Divieto generale di incarichi e consulenze
Art.41. Dimissioni del Vice Sindaco e degli Assessori
Art.42. Dimissioni del Sindaco
Art.43. Mozione di sfiducia
Art.44. Effetti dell’approvazione della mozione di sfiducia

CAPO IV - DELLE ADUNANZE
Art.45. Conflitto di interessi.
Art.46. Della diserzione
Art.47. Seduta di seconda convocazione
Art.48. Disciplina delle adunanze
Art.49. Delle votazioni
Art.50. Albo Pretorio
Art.51. Pareri obbligatori
Art.52. Conflitto di interessi nei pareri

TITOLO III - DIFENSORE CIVICO

Art.53. Istituzione
Art.54. Elezione del difensore civico
Art.55. Ineleggibilità
Art.56. Durata in carica e revoca del difensore civico
Art.57. Poteri
Art.58. Relazione annuale e rapporti con il Consiglio Comunale
Art.59. Indennità
Art.60. Mezzi del difensore civico

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI COMUALI

Art.61. Servizi pubblici comunali
Art.62. Aziende speciali, istituzioni e società
Art.63. Vigilanza e controllo
Art.64. Collaborazione con la Provincia
Art.65. Conferenza dei servizi e accordi di programma

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.66. Consulte comunali
Art.67. Composizione e compiti
Art.68. Consiglio Grande
Art.69. La consultazione popolare
Art.70. Diritto di istanza e di reclamo
Art.71. Diritto di petizione e proposta
Art.72. Referendum consultivo
Art.73. Effetti del referendum
Art.74. Disciplina del referendum
Art.75. Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

TITOLO VI - L’ ORGANIZZAZIONE

Art.76. Principi dell’organizzazione
Art.77. Separazione tra compiti di indirizzo e compiti di gestione
Art.78. Direttore generale.
Art.79. Dirigenti
Art.80. Incarichi dirigenziali
Art.81. Responsabili di servizio
Art.82. Il Segretario Generale
Art.83. Il Vice Segretario

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITÀ

Art.84. Contabilità
Art.85. Collegio dei Revisori
Art.86. Gestione dei beni comunali

TITOLO VIII - ENTRATA IN VIGORE

Art.87. Entrata in vigore

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 19 marzo 2001 avente oggetto: “Adeguamento del vigente statuto comunale alle norme di cui al D.Lgs 18.08.2000 n.267‿ ed esaminato con esito favorevole dal Comitato Regionale di Controllo – sezione di Perugia – nella seduta del 06.04.2001, prov.n.1493.

Il presente testo è del 11/7/2002

TITOLO I - Principi Fondamentali

Art.1. Finalità e valori sociali

1.     
Il Comune di Assisi è ente locale autonomo di governo e di
amministrazione, che informa la propria azione politica ed amministrativa
alla tutela dei diritti fondamentali, nel rispetto dei principi di democrazia,
libertà, solidarietà ed uguaglianza.

2.     
In conformità a questi principi promuove lo sviluppo civile, culturale,
economico e sociale della propria comunità, garantendo a tutti pari condizioni di
istruzione scolastica, di opportunità culturali, di integrazione sociale e di
accesso al lavoro; promuove altresì la solidarietà della comunità civile a
tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione.

3.     
In armonia con la legislazione vigente e con gli ideali francescani di
pace e di non violenza, il Comune favorisce l’integrazione dei cittadini
stranieri nella propria comunità, nel rispetto della persona umana e nella
reciproca conoscenza delle differenti tradizioni culturali, storiche e
religiose. Il Comune concorre a tutelare il diritto al lavoro e alla salute
dei cittadini stranieri in esso residenti.

4.     
Il Comune valorizza le iniziative dei cittadini e delle associazioni che
hanno lo scopo di mantenere e diffondere le tradizioni storiche, culturali e
popolari della comunità.

5.     
Il Comune riconosce la particolare rilevanza socio – culturale
dell’Ente Calendimaggio di Assisi e delle attività dallo stesso svolte e a tal
fine promuove rapporti di collaborazione reciproca con l’Ente , finalizzati
all’aggregazione sociale e alla tutela della tradizione storico – culturale
della città.

6.     
Il Comune considera il patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico, storico-artistico,
archeologico, librario ed archivistico esistente nel suo territorio come
preziosa testimonianza della sua storia, ne promuove la valorizzazione e ne
garantisce la tutela e la conservazione.

7.     
Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani, istituendo
e partecipando anche ad appositi organismi. Promuove e sostiene ogni rapporto
di reciprocità e di cooperazione con le città gemellate di Betlemme e di San
Francisco e con ogni istituzione pubblica e privata nazionale ed
internazionale. Privilegia altresì le iniziative tese a favorire la
conoscenza e l’attuazione del messaggio francescano. Favorisce la
formazione dei giovani, lo sviluppo ed il sostegno dell’aggregazione spontanea
ed organizzata, la prevenzione del disagio, l’attuazione di iniziative volte a
promuovere nei giovani l’assunzione di responsabilità e di impegno sociale.

8.     
Il Comune pone attenzione alla condizione giovanile e attua la pari
opportunità.

9.     
Il Comune di Assisi concede la cittadinanza onoraria, con una
maggioranza dei 2/3 del Consiglio comunale a personalità italiane e straniere
che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti della Città.

Art.2. Tutela del nome Assisi

1.     
Il Comune di Assisi pone sotto tutela l’utilizzo del proprio nome
e di tutte le forme semantiche che impieghino il termine “Assisi‿.

2.     
L’Amministrazione Comunale può autorizzare l’utilizzo del nome
“Assisi‿, dei propri segni distintivi, delle immagini e dei filmati
della Città e degli eventi, nei modi e nei termini previsti dalle
convenzioni internazionali, dalle leggi nazionali e dai regolamenti vigenti in
materia di tutela dei segni distintivi e dei toponimi in
particolare.

3.     
Qualora, per qualunque attività commerciale, venga concesso dal
Comune l’utilizzo del nome “Assisi‿ e delle immagini della Città, le
eventuali risorse economiche derivanti saranno destinate a finanziare
le attività di interesse collettivo del Comune.

Art.3. Assisi Patrimonio dell’Umanità tutelato dall’UNESCO

1.     
Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti sono stati dichiarati
dall’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza,
la Cultura e la Comunicazione), nell’anno 2000, “Patrimonio Mondiale
dell’Umanità‿ in quanto costituiscono un “esempio unico di continuità storica
di una città con il suo paesaggio culturale e l’insieme del sistema
territoriale‿ e sono il luogo di origine del “movimento francescano che ha
portato nel mondo un messaggio universale di pace e tolleranza‿, sono
considerati Patrimonio dell’Umanità.

2.     
L’iscrizione di Assisi nella “lista del Patrimonio Mondiale‿, secondo
quanto previsto dalle convenzioni internazionali, “consacra il valore
universale‿ dei beni culturali presenti nel territorio al fine di “garantire la
tutela a beneficio di tutta l’umanità‿.

3.     
L’Amministrazione Comunale, attraverso specifici atti, attiverà le
azioni tese a garantire la tutela del territorio, i valori e l’immagine del
riconoscimento (inclusi gli appositi marchi “UNESCO‿ e “Patrimonio Mondiale‿) e
la possibilità di reperire risorse per la valorizzazione dei beni culturali.

Art.4. Ufficio per il Sostegno alle Nazioni Unite

1.     
Il Comune di Assisi, con specifico protocollo, ha istituito “L’Ufficio
per il Sostegno alle Nazioni Unite‿ che dovrà svolgere azioni, a carattere
nazionale e internazionale, tese a promuovere i valori della pace, della solidarietà
e dei diritti umani a sostegno delle attività delle Nazioni Unite.

2.     
Le Nazioni Unite hanno concesso, nell’anno 1999, al Comune di Assisi lo
status di “biblioteca depositaria‿ di tutti i documenti dell’ONU. Tale
“privilegio viene esteso a pochi soggetti qualificati, i quali vengono ritenuti
idonei a diffondere autorevolmente la conoscenza e l’attività delle Nazioni
Unite‿.

3.     
L’Amministrazione Comunale, attraverso specifici atti, attiverà le
azioni tese a tutelare (incluso l’apposito marchio “UN Depository Librariy)‿ e
sviluppare le attività dell’Ufficio a Sostegno delle Nazioni Unite.

Art.5. Territorio, sede, stemma e gonfalone

1.     
Il territorio del comune di Assisi è costituito dal capoluogo e
dalle frazioni.

2.     
La sede comunale è il Palazzo dei priori della Città.

3.     
Gli organi comunali possono riunirsi anche fuori della sede comunale
con provvedimento motivato dei rispettivi Presidenti.

4.     
Il Comune di Assisi ha un proprio stemma.

5.     
Lo stemma è riprodotto nel Gonfalone, nel sigillo e negli stendardi
del Comune.

6.     
Lo stemma ed i simboli comunali non possono essere utilizzati
da terzi senza espressa autorizzazione del Sindaco che ne determina
le modalità.

7.     
Il Sindaco autorizza, altresì, l’esibizione del gonfalone al di fuori della
cerimonie ufficiali del comune, fermo restando che detta insegna deve essere
sempre accompagnata dal Sindaco o da un delegato e scortata dai Vigili Urbani.

Art.6. Autonomia

1.     
Il Comune di Assisi è dotato di autonomia nei limiti dei principi
stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

2.     
Il Comune di Assisi è titolare di funzioni proprie e le esercita,
unitamente a quelle attribuite o delegate, assicurando la trasparenza
dell’azione amministrativa e la partecipazione della comunità che rappresenta.

3.     
Il Comune di Assisi esalta il ruolo del cittadino quale
protagonista dell’autonomia assicurando la trasparenza dell’azione
amministrativa e promuovendo la partecipazione dei cittadini nella propria
attività politica amministrativa.

Art.7. Competenze e funzioni

1.     
Il Comune svolge le funzioni proprie o attribuite stabilendo forme
di cooperazione con la Regione, la Provincia, altri Comuni, la Comunità
montana, e per quest’ultima, anche mediante lo strumento della delega.

2.     
Il Comune promuove forme di collaborazione con l’Università degli
Studi di Perugia, altri Istituti ed Enti Pubblici e ne sostiene le iniziative
anche con proprie risorse.

Art.8. Associazionismo, volontariato e pro-loco

1.     
Il Comune riconosce la funzione sociale dell’associazionismo e
ne favorisce la diffusione.

2.     
Il Comune agevola la formazione e le attività delle
associazioni di volontariato, riconoscendo ad esse la capacità di
perseguire interessi generali, di cui può affidarne la cura nelle
forme previste dalla legge.

3.     
Il Comune riconosce alle associazioni pro-loco la capacità di perseguire
interessi generali, nonché di promuovere le iniziative culturali e turistiche
previste dalla legge.

4.     
Il Comune riconosce la funzione ed il ruolo dei sindacati, nonché delle
comunità religiose operanti nel suo territorio.

Art.9. Valori sociali e della persona

1.     
Il Comune di Assisi riconosce alla famiglia un essenziale e
insostituibile ruolo sociale, quale cellula primaria e fondamentale della
società.

2.     
Il Comune concorre a tutelare la vita umana in ogni suo momento con
opportuni interventi a favore di un’ educazione alla sessualità rispettosa
di tutti gli aspetti della persona, esalta il valore della procreazione
cosciente e responsabile e della maternità, promuovendo e sviluppando a tal
fine adeguati servizi educativi, sociali e sanitari aperti alla partecipazione
delle associazioni di volontariato.

3.     
Il Comune, preso atto della “Convenzione internazionale sui diritti
dell’Infanzia“, concorre alla salvaguardia dei diritti degli adolescenti e
dei bambini ed alla loro tutela, erogando servizi idonei, promuovendo
opportune iniziative socio-educative e collaborando con tutti i soggetti
pubblici e privati che operano nel settore.

4.     
Il Comune promuove l’integrazione dei cittadini portatori di handicap,
concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro
personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione
dell’ambiente e della mobilità.

5.     
Al fine di conseguire il coordinamento degli interventi promossi dal
Comune a favore dei cittadini portatori di handicap il Sindaco istituisce
un comitato di coordinamento da lui presieduto.

6.     
Il Comune recepisce la carta dei diritti del malato ponendo particolare
attenzione al malato affetto da malattie croniche evolutive, viste non solo
come evento biologico ma come fatto psicologico, sociale e spirituale e quindi
da affrontare in maniera globale.

7.     
Il Comune favorisce e promuove ogni misura idonea a garantire
l’assistenza sociale degli anziani, favorendone l’inserimento nel tessuto
sociale e la valorizzazione delle loro risorse.

8.     
Il Comune esalta il valore della parità tra donna e uomo e promuove
iniziative volte alla sua affermazione.

Art.10. Programmazione

1.     
Il Comune adotta la programmazione delle proprie attività come indirizzo
politico e metodo amministrativo.

2.     
La programmazione comunale è coordinata, ove necessario con quella degli
enti ed istituti di cui al precedente art. 7.

3.     
Tutte le risorse del Comune sono a disposizione della collettività
comunale per fronteggiare le sue esigenze ordinarie e straordinarie.

Art.11. Potestà regolamentare

1.     
I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune formati,
approvati e modificati dal Consiglio o dalla Giunta secondo le rispettive
competenze.

2.     
La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le
disposizioni stabilite dallo statuto.

3.     
Quando la legge non disponga altrimenti, le violazioni alle norme
regolamentari comunali sono punite con la sanzione amministrativa da L.100.000
a L.1.000.000. Nell’ambito del minimo e massimo stabilito, i Regolamenti
possono prevedere sanzioni pecuniarie determinate e sanzioni accessorie.

4.     
Con le stesse sanzioni sono punite le violazioni alle ordinanze emesse
dal Sindaco o dai Dirigenti in conformità a leggi e Regolamenti.

5.     
I Regolamenti relativi all’Ordinamento tributario dovranno contenere
normative conformi ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del
contribuente.

6.     
L’approvazione di qualsiasi modificazione al testo di un regolamento,
comporta la riproduzione integrale dell’intero testo regolarmente aggiornato,
così da consentire a qualsiasi cittadino l’immediata e facile percezione del
testo vigente, ancorchè correlato da opportune annotazioni a quello originario.

7.     
Il Comune provvede alla diffusione dei regolamenti comunali
vigenti.

T I T O L O I I - ORGANI

Art.12. Organi

Il Consiglio, il Sindaco, la Giunta e la dirigenza
dell’Ente esercitano le funzioni e le attività loro attribuite dalla
legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

CAPO I - Il Consiglio

Art.13. Il Consiglio Comunale

1.     
L’elezione del Consiglio, le sue competenze, la durata in carica, il
numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica , sono regolate dalla
legge.

2.     
I Consiglieri Comunali rappresentano senza vincolo di mandato l’intera
comunità.

Art.14. Poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo

Il Consiglio Comunale esercita la funzione di indirizzo
e di controllo politico amministrativo nelle forme e nei modi
previsti dall’ordinamento.

Art.15. Spese elettorali

1.     
Ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista collegata devono
presentare, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una
dichiarazione sulla spesa che si prevede di sopportare per la campagna
elettorale ed a cui ci si intende vincolare.

2.     
Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all’albo pretorio
del Comune per tutta la durata della campagna elettorale e avviso al pubblico.

3.     
Entro i venti giorni feriali successivi a quello della intervenuta
elezione, il Sindaco, tutti gli altri candidati Sindaci e i rappresentanti
delle liste presentano al Segretario Generale il rendiconto analitico delle
spese sopportate da ciascuno, raggruppate per categoria.

4.     
I rendiconti sono pubblicati all’albo pretorio del Comune a partire dal
venticinquesimo giorno feriale successivo all’elezione del Sindaco per una
durata di trenta giorni consecutivi , con contemporaneo avviso al pubblico
nelle forme opportune.

5.     
I preventivi ed i rendiconti restano depositati nell’archivio comunale a
disposizione di chiunque per tutta la durata del Consiglio Comunale. Copie
degli atti stessi sono rilasciate a richiesta.

Art.16. Convalida

Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il
Sindaco, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art.17. Nomina Presidente e Vice Presidenti del Consiglio

1.     
Il Consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida, elegge nel suo
seno il Presidente con votazione palese a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

2.     
Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella
stessa seduta, ad una ulteriore votazione per la quale è sufficiente il
raggiungimento della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3.     
Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due
candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie
il massimo dei voti o il più anziano di età nel caso di parità.

4.     
Subito dopo la nomina del Presidente il Consiglio Comunale
procede alla elezione nel suo seno di due Vice Presidenti.

5.     
Per l’elezione dei Vice Presidenti ciascun consigliere vota un
solo nome. Sono proclamati eletti i consiglieri che hanno riportato
il maggior numero di voti e, comunque, il primo della minoranza. A
parità di voti precede il consigliere più anziano di età.

6.     
In caso di assenza o impedimento del Presidente, salvo diverso
accordo con il Presidente stesso, le relative funzioni vengono svolte
dal Vice Presidente che ha riportato più voti nella votazione di cui al
precedente comma 5.

7.     
Le deliberazioni di nomina del Presidente e dei Vice Presidenti
sono immediatamente eseguibili.

Art.18. Diserzione della prima seduta

Qualora la prima seduta del Consiglio non possa avere
luogo o si sciolga per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla
nomina del Presidente ed all’approvazione degli indirizzi generali di
governo, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno
feriale successivo per discutere l’ordine del giorno non trattato, con la
presidenza del consigliere anziano.

Art.19. Presidenza provvisoria

Sino alla nomina del presidente la seduta del Consiglio è
presieduta dal Consigliere anziano individuato e disciplinato a norma
di legge.

Art.20. Incompatibilità – Durata – Revoca

1.     
Il Consigliere nominato Presidente cessa, all’atto dell’accettazione, da
ogni altra funzione rivestita per l’ente come rappresentante, amministratore o
consulente di istituzioni, enti dipendenti o sottoposti al controllo ed alla
vigilanza del Comune nonchè delle società per azioni a maggioranza di capitale
comunale; cessa, altresì, da componente di commissioni interne all’ente
consultive, di inchiesta, di studio o similari.

2.     
La nomina a Presidente e dei Vice Presidenti ha durata pari a
quella del Consiglio Comunale.

3.     
Il Presidente ed i Vice Presidenti possono, tuttavia, essere
revocati su proposta motivata e sottoscritta dal Sindaco o da almeno un
quinto dei Consiglieri eletti.

4.     
Detta proposta non può essere iscritta all’ordine del giorno del
Consiglio prima di dieci giorni dalla data di acquisizione al protocollo
generale del Comune ed è approvata con il voto palese favorevole della
stessa maggioranza dei componenti che hanno eletto il Presidente,
ovvero della maggioranza assoluta dei componenti ove trattasi dei
Vice Presidenti.

5.     
Nel caso di revoca e, comunque, in ogni caso di cessazione
anticipata del Presidente del Consiglio, la elezione del nuovo dovrà
avvenire entro i successivi 90 giorni.

Art.21. Poteri

1.     
Il Presidente del Consiglio:

2.     
rappresenta il Consiglio Comunale nell’ente;

3.     
convoca il Consiglio fissando la data di intesa con il Sindaco,
sentiti i Capigruppo consiliari. Nel caso in cui tale intesa non sia
possibile, il Presidente fissa direttamente la data facendone menzione
nell’avviso di convocazione;

4.     
riunisce il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta del Sindaco o di
almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all’ordine del giorno le
questioni richieste con la modalità di cui al successivo punto e). Il termine
predetto è ridotto a cinque giorni quando il Sindaco rappresenti, motivando,
la particolare urgenza della trattazione;

5.     
riunisce il Consiglio nel termine di dieci giorni per discutere e
provvedere sul referto straordinario pervenuto dai revisori dei conti nel
caso di gravi irregolarità nella gestione dell’ente;

6.     
dirama l’ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite
e comprensive dei pareri tecnico e contabile;

7.     
presiede e disciplina la discussione degli argomenti all’ordine del
giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal
Consiglio stesso su proposta del suo Presidente, di ciascun consigliere e del
Sindaco;

8.     
proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;

9.     
firma, insieme al Segretario generale, i relativi verbali e gli estratti
delle deliberazioni;

10.  convoca
e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;

11.  insedia
le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;

12.  notifica
agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso
espressamente riservate dalle legge;

13.  si
avvale, per l’esercizio dei propri poteri, degli uffici di supporto
all’attività degli organi.

Art.22. Comunicazione dei componenti della Giunta

Dopo la nomina del Presidente la riunione del Consiglio
continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull’intervenuta nomina
del Vice Sindaco e degli altri componenti la giunta.

Art.23. Indirizzi generali e di governo.

1.     
Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto
insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante
il mandato politico-amministrativo.

2.     
Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di inteervenire nella
definizione delle linnee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli
adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, da
discutere ed approvare secondo le modalità indicate dal regolamento del
Consiglio Comunale.

3.     
Almeno una volta l’anno e, comunque, entro il 30 novembre di ogni anno
il Consiglio provvede, in sessione ordinaria, a verificare l’attuazione di tali
linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. È facoltà del Consiglio
provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti
strutturali e/o modifiche le linee programmatiche sulla base delle esigenze e
delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art.24. Indirizzi per le nomine

1.     
Il Consiglio è convocato in una data compresa nei quindici giorni
feriali successivi a quella di approvazione degli indirizzi generali di
governo per formulare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, gli
indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina e alla
designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2.     
In nessun caso la durata di dette nomine e designazioni potrà
essere protratta oltre la scadenza del mandato del Sindaco in carica.

3.     
Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi
nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con
lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

Art.25. Rapporti fra il Consiglio e il Sindaco

1.     
Al termine dell’esame dell’ordine del giorno in ogni seduta consiliare
deve essere riservato al Sindaco o all’Assessore delegato un periodo di
tempo per rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di
sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

2.     
Il regolamento consiliare precisa le modalità di presentazione delle
richieste e delle relative risposte, indicando quelle che devono essere date
in Consiglio.

3.     
Le interpellanze ed interrogazioni iscritte all’ ordine del giorno,
che non vengono trattate nella seduta in cui sono iscritte, vengono inserite
al primo punto dell’ordine del giorno della successiva seduta consiliare
senza possibilità di cambiamento dell’ordine di discussione.

Art.26. Funzionamento del Consiglio Comunale, diritti e doveri dei Consiglieri

1.     
Il Consiglio Comunale opera nel corso dell’anno solo in sessione
ordinaria, per la cui validità necessita la presenza di almeno n.10 Consiglieri,
escluso il Sindaco. La seduta di seconda convocazione è valida con la
partecipazione di almeno sette Consiglieri, escluso il Sindaco.

2.     
Eccezionalmente il Consiglio Comunale può essere convocato in
via d’urgenza, con avvisi da recapitarsi almeno 24 ore prima. In
questo caso, ove richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri presenti,
ogni deliberazione può essere rinviata al giorno successivo.

3.     
È vietato discutere e deliberare in seconda convocazione, se non con la
partecipazione della metà dei componenti, escluso il Sindaco, i seguenti
atti:

·       
La costituzione o lo scioglimento di istituzioni e di aziende
speciali;

·       
Lo statuto delle aziende speciali;

·       
La partecipazione a società di capitali;

·       
l’ assunzione diretta dei pubblici servizi;

·       
i bilanci annuali e pluriennali e loro variazioni;

·       
i piani regolatori generali e le variazioni agli stessi;

·       
i programmi;

·       
il conto consuntivo;

·       
la costituzione e modificazione di forme associative con altri
enti;

·       
l’istituzione e l’ordinamento dei tributi;

·       
l’emissione di prestiti obbligazionari;

·       
l’esame del referto del collegio dei revisori per gravi
irregolarità.

4.     
Il regolamento sul funzionamento del Consiglio prevede:

a)      le
modalità di massima e tempestiva pubblicità dell’ordine del giorno nel
capoluogo e nelle frazioni;

b)      le
modalità di costituzione delle commissione consiliari, le competenze e le
modalità di funzionamento;

c)      i
casi in cui le sedute del consiglio e delle commissioni debbono essere
segrete, escludendo comunque valutazioni discrezionali dell’organo collegiale;

d)      le
modalità di esercizio, da parte di ciascun consigliere, del diritto di
proposta scritta nelle materie di competenza del Consiglio;

e)      i
modi dell’urgente discussione del referto di grave irregolarità dei revisori
dei conti;

f)       
le modalità per la costituzione obbligatoria dei gruppi
consiliari;

g)      le
modalità di istituzione e di funzionamento della conferenza dei capigruppo
quale organo consultivo del Presidente del consiglio in ordine alla
programmazione dei lavori del Consiglio Comunale ed alla risoluzione di
incidenti procedimentali nei lavori del Consiglio stesso;

h)      le
modalità di redazione e di approvazione dei verbali di seduta;

i)       
le modalità di deposito di tutti i documenti e delle proposte ricomprese
nell’ordine del giorno prevedendosi che comunque anche nei casi di urgenza il
deposito deve avvenire prima delle 24 ore antecedenti quelle dell’adunanza;

j)       
le modalità per rendere pubbliche le presenze dei Consiglieri alle sedute
del Consiglio e delle Commissioni a qualsiasi titolo costituite, degli
Assessori alla Giunta ed al Consiglio e del numero di atti prodotti da detti
organi;

k)      le
modalità di pubblicazione annuale delle situazioni patrimoniali e del reddito
dei Consiglieri Comunali, dei componenti la Giunta Comunale, degli
Amministratori di Aziende o Enti dipendenti e la loro dichiarazione di
iscrizione a partiti, sindacati, società ed associazioni coperte o segrete;

l)       
Il funzionamento della Commissione di indagine di cui al
successivo articolo 25;

m)    le modalità di
fornitura di servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

5.     
I consiglieri Comunali hanno diritto di prendere visione e di ottenere
dagli uffici del Comune, nonchè dalle loro aziende o enti dipendenti tutte le
notizie, e le informazioni in loro possesso, utili all’esplemento del proprio
mandato senza alcun onere.

6.     
I Consiglieri Comunali hanno l’obbligo di prendere parte ai lavori del
Consiglio Comunale ed a quelli delle Commissioni Consiliari di cui fanno
parte. Tre assenze consecutive ingiustificate alle sedute del Consiglio
Comunale comportano la decadenza dalla carica di Consigliere Comunale. Il
Presidente del Consiglio avvia il procedimento per la dichiarazione della
decadenza dandone avviso all’interessato, il quale può rappresentare le proprie
ragioni entro 15 giorni. La proposta di decadenza è sottoposta
all’approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art.27. Commissione di indagine

1.     
Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri,
commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione, precisando il
fine, l’ambito di esame, il tempo concesso.

2.     
La commissione è composta da cinque consiglieri individuati con
votazione segreta e con voto limitato ad un solo candidato. Risultano
eletti i consiglieri più votati e, comunque, i primi due della
minoranza.

3.     
La commissione di indagine ha ampi poteri di esame degli atti del Comune
e potestà di audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, dei
funzionari ed impiegati nonchè dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle
questioni esaminate.

4.     
La Commissione, insediata dal Presidente del Consiglio, procede alla
nomina, a maggioranza dei componenti, del suo Presidente, da individuarsi
tra i consiglieri della minoranza.

CAPO II - LA GIUNTA

Art.28. Competenze

1.     
La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune per
l’attuazione degli indirizzi generali di governo.

2.     
Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge
al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco e
della dirigenza nell’ente.

3.     
Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva
e di impulso nei confronti del Consiglio al quale riferisce
annualmente sull’attività svolta.

4.     
Adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

5.     
Delibera in ordine alla opportunità di nomina di un Direttore
Generale e valuta la proposta di revoca avanzata dal Sindaco.

6.     
I membri della Giunta presenziano ai lavori del Consiglio con
diritto di intervento e senza diritto di voto.

Art.29. Attività propositiva e di impulso della Giunta

1.     
L’attività propositiva della Giunta si realizza mediante proposte di
deliberazioni nelle materie riservate al consiglio, compiutamente istruite e
comprensive dei pareri obbligatori.

2.     
L’attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle
proposte relative all’assunzione di atti di competenza del Consiglio soggetti
a termini di legge, nonchè nel richiedere, con atto formale, che il Sindaco
attivi su specifiche questioni il potere di convocazione riservatogli dalla
legge.

Art.30. Composizione della Giunta

1.     
La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori,
compreso il Vice Sindaco, non inferiore a tre e non superiore a sette.

2.     
Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima
dell’insediamento del Consiglio Comunale, assicurando di norma la presenza di
ambo i sessi.

3.     
Il Vice Sindaco e gli Assessori possono essere nominati anche al
di fuori del Consiglio Comunale purchè siano in possesso dei requisiti di
compatibilità ed eleggibilità di cui al successivo articolo.

Art.31. Vice Sindaco e Assessori. Requisiti

1.     
I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:

  • essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
  • non essere coniuge e fino al terzo grado discedente, parente o affine al Sindaco;
  • non aver ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, la carica di Assessore per un periodo di tempo superiore, in ciascun mandato, alla metà della durata ordinaria.

2.     
L’accettazione della nomina a Vice Sindaco e Assessore comporta la
cessazione automatica della carica di Consigliere eventualmente ricoperta.

Art.32. Verifica delle condizioni

La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare
qualsiasi oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in
relazione ai requisiti di nomina di cui al precedente articolo 31.

Art.33. Revoca degli Assessori

1.     
L’atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere
sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.

2.     
Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva
unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

Art.34. Funzionamento della Giunta

1.     
La Giunta discute sulle questioni proposte dal Sindaco, dagli
Assessori, dal Segretario Generale, dal Direttore Generale e dai
dirigenti. Ogni argomento deve essere compiutamente istruito dal
servizio competente e le proposte di deliberazione devono riportare i
pareri obbligatori.

2.     
La Giunta delibera con l’intervento di un numero di componenti
superiore alla metà di quelli assegnati, compreso il Sindaco. Le deliberazioni
sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti. Le sedute non sono
pubbliche.

3.     
I dirigenti, se richiesti, assistono alla seduta di Giunta al
fine di fornire elementi valutativi limitatamente alle attività
affidate alla responsabilità gestionale degli stessi.

4.     
Il verbale dell’adunanza è redatto dal Segretario Generale Il
Segretario vigila sulla corretta stesura del verbale che sottoscrive
insieme al Sindaco o a chi abbia presieduto in sua vece È facoltà della
Giunta dotarsi di apposito regolamento di funzionamento.

Art.35. Deliberazioni in via d’urgenza

1.     
La Giunta, in caso di urgenza adotta le deliberazioni attinenti a
variazioni di bilancio di ordinaria competenza del Consiglio e ne dichiara
la immediata eseguibilità.

2.     
Il Consiglio, nel caso in cui rifiuti totalmente o parzialmente la
ratifica, adotta entro il trentuno dicembre dell’esercizio in corso i
provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti
eventualmente sorti sulla base della deliberazione della Giunta.

3.     
Nel caso di accertata decadenza il Consiglio Comunale assume
la competenza in materia.

C A P O III - IL SINDACO

Art.36. Il Sindaco organo comunale

1.     
Il Sindaco:

a)      è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza;

b)      convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;

c)      nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori dandone sintetica motivazione al Consiglio;

d)      mantiene l’unità dell’indirizzo politico amministrativo;

e)      convoca
e presiede la Giunta;

f)       
nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall’insediamento, ovvero dalla data dell’evento che ne è il presupposto;

g)      nomina i membri delle commissioni comunali ad eccezione della commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio da leggi intervenute dopo la data di entrata in vigore della
legge 142/90;

h)      emana i regolamenti comunali e firma, in applicazione di leggi e di regolamenti, le ordinanze di propria competenza.

i)       
promuove le conferenze di servizi e gli accordi di programma previsti dalla legge;

j)       
coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

k)      conferisce,
con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna;

l)       
dispone i trasferimenti interni dei dirigenti ed il loro collocamento a disposizione con le modalità previste dalla legge e dal CCNL;

m)    sovraintende al funzionamento dei servizi ed uffici ed all’esecuzione degli atti;

n)      emana le direttive generali agli Assessori delegati, al Direttore Generale ed ai dirigenti indicando le priorità ed i tempi di conclusione dei programmi ed interventi annuali previsti nel bilancio preventivo e nel piano esecutivo di gestione;

o)      firma gli atti di indirizzo politico;

p)      vigila sul servizio di polizia municipale;

q)      rappresenta l’ente nell’assemblea dei consorzi. Tale rappresentanza è esercitata di persona o mediante uno stabile delegato scelto dal Sindaco. Di tale scelta viene data immediata comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta successiva. Tale esigenza di comunicazione è rispettata anche nel caso di revoca della delega che deve essere contestuale alla nomina di un nuovo delegato, qualora il Sindaco non intenda provvedere di persona;

r)       nomina e revoca, previa delibera della Giunta, il Direttore Generale del Comune;

s)       nomina il Segretario Generale e lo revoca con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta;

t)       
sovraintende all’espletamento delle funzioni regionali delegate al Comune;

u)      esercita
ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti;

2.     
Il Sindaco risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

Art.37. Attribuzione del Sindaco nei servizi statali

1.     
Il Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, sovraintende agli atti ed alle funzioni di competenza statale, ad esso attribuiti dalle leggi e dai regolamenti statali.

2.     
Adotta – con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, su proposta scritta della struttura competente, che ne avalla la legittimità mediante apposizione del proprio visto – provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie previste dalla legge, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Se l’ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e
queste non ottemperino all’ordine impartito, il Sindaco provvede d’ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art.38. Delegazione del Sindaco

Oltre a quanto previsto dalla legge, il Sindaco può delegare al Vice Sindaco ed ai singoli Assessori l’esercizio delle sue funzioni di sovraintendenza e controllo in via generale ed anche obiettivi determinati, oltre alle funzioni di cui al precedente art.35. L’atto di delega scritto indica l’oggetto e precisa quale struttura organizzata del Comune è interessata dallo stesso ed il suo contenuto, oltre alla esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite ai responsabili di settore. L’atto di delega e la sua revoca è comunicato anche al Presidente del Consiglio Comunale.


 

Art.39. Il Vice Sindaco

1.     
Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio della funzione.

2.     
Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età, reperibile.

3.     
La sostituzione ha efficacia previa formale comunicazione al Direttore Generale, al Segretario Generale ed ai Dirigenti.

4.     
Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all’elezione del nuovo Sindaco.

Art.40. Divieto generale di incarichi e consulenze

1.     
Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2.     
È fatto divieto agli Amministratori di cui al primo comma di esercitare ogni e qualsiasi attività dichiarata dalla legge quale causa di incompatibilità con lo svolgimento della funzione pubblica esercitata.

Art.41. Dimissioni del Vice Sindaco e degli Assessori

Le dimissioni del Vice Sindaco e degli Assessori si considerano perfette ed efficaci, ed altresì irrevocabili, previa presentazione per iscritto al Sindaco.

Art.42. Dimissioni del Sindaco

1.     
Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Presidente del Consiglio. Il Consiglio Comunale viene riunito entro il decimo giorno feriale successivo.

2.     
Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio, divengono
irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco ed agli altri effetti di legge.

Art.43. Mozione di sfiducia

1.     
La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e
sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco
è consegnata al Presidente del Consiglio.

2.     
Il consiglio è convocato per la sua discussione in una data ricompresa
fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi.

3.     
La mozione è approvata quando riceve l’assenso della maggioranza assoluta
dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.

Art.44. Effetti dell’approvazione della mozione di sfiducia

1.     
Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è
stata votata la sfiducia.

2.     
Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la
nomina del Commissario.

CAPO IV - DELLE ADUNANZE

Art.45. Conflitto di interessi.

1.     
Nel numero fissato per la validità delle riunioni degli organi
collegiali di governo o consultivi o di giudizio non devono essere considerati
i membri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro
parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio e
pertanto nasca l’obbligo di astenersi e di allontanarsi dalla sala delle
adunanze durante la trattazione dell’argomento.

2.     
L’allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal Presidente del
consesso e la questione non può essere trattata sino a che l’interessato non sia
uscito dall’aula.

3.     
I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero
necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4.     
L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di
carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata
e diretta fra il contenuto del provvedimento da adottare e specifici interessi
dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado

Art.46. Della diserzione

Quando la seduta degli organi collegiali di governo,
consultivi o di giudizio, trascorsi trenta minuti dall’ora fissata, non può
aver luogo per mancanza del numero legale, il Presidente o chi lo sostituisce
o, in caso di inerzia, il Segretario dell’organo, dichiara la diserzione
della seduta.

Art.47. Seduta di seconda convocazione

1.     
La seduta di seconda convocazione è soltanto quella che succede, al massimo
entro gli otto giorni successivi, alla seduta deserta. Per seduta deserta si intende
quella dichiarata tale per mancanza del numero legale accertata al momento
della costituzione.

2.     
Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti
che non siano già all’ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.

3.     
Gli argomenti non deliberati, entro il termine di cui al 1° comma divengono
oggetto, tutti, delle successive sedute in prima convocazione.

Art.48. Disciplina delle adunanze

Chi presiede l’adunanza di un organo collegiale è
investito del potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza della
legge, dello statuto e dei regolamenti , la regolarità e la libertà delle
discussioni e delle decisioni. Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere
l’adunanza facendone risultare a verbale la motivazione. Può, nelle
sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare
l’espulsione dall’aula di chiunque sia causa di disordine o impedimento
dei lavori.

Art.49. Delle votazioni

1.     
I membri degli organi collegiali votano per alzata di mano. Le
astensioni sono chiamate e dichiarate all’inizio delle votazioni.

2.     
Votano per appello nominale quando sia richiesto dalla legge o deciso
dal collegio a maggioranza dei votanti su richiesta di un suo membro. Nessuna
deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti espressi
validamente.

3.     
Tuttavia nel caso di votazione per nomina, nella quale l’espressione del
voto sia limitato ad un numero inferiore a quello dei soggetti di designazione
comunale, si adotta la maggioranza relativa e risultano eletti coloro che
hanno conseguito il maggior numero dei voti, a scalare.

4.     
Le sole votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto,
salvo diversa disposizione di legge o di questo statuto.

Art.50. Albo Pretorio

1.     
Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione dei suoi atti
ufficiali. Esso è collocato nella sede comunale.

2.     
Ogni quartiere o frazione è dotato di appositi spazi per la affissione
degli atti ufficiali e della comunicazione di convocazione del Consiglio
Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Art.51. Pareri obbligatori

1.     
Ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta deve riprodurre
integralmente nel testo i prescritti pareri obbligatori.

2.     
Nel caso di parere negativo, l’organo collegiale, se ritiene di
deliberare in modo difforme, motiva nell’atto.

3.     
Ai soli fini dell’imputazione dell’obbligo di fornire i pareri
obbligatori il responsabile del servizio interessato è individuato nel
funzionario avente la qualifica di Dirigente del Settore ovvero nel
responsabile del servizio laddove non ricompreso in settore, che ha competenza
in materia, ovvero nella persona assunta a tal fine, anche con contratto di
diritto privato.

4.     
La competenza è data per comprensione totale o parziale della materia o
delle materie oggetto della proposta.

5.     
La competenza è definita dai regolamenti sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi o in mancanza di previsione da parte di
questi, da assegnazione espressa da parte della Giunta su proposta del
Sindaco o del Direttore generale.

6.     
Nel caso di assenza, mancanza o impedimento del Dirigente responsabile
provvede per ogni servizio il funzionario a questo preposto, per la
propria competenza.

7.     
I pareri obbligatori devono essere espressi anche sulle proposte
di approvazione di elaborati presentati da professionisti esterni.

Art.52. Conflitto di interessi nei pareri

1.     
I Dirigenti ed i responsabili di servizio si astengono dal
prendere parte anche mediante l’espressione del parere, alle deliberazioni
riguardanti liti o controversie proprie verso il Comune, le sue aziende o
quando si tratti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità
dei loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o di
conferire impieghi ai medesimi.

2.     
Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazione
meramente esecutiva o quando si procede ad applicazione di norme che non
consentono alcun potere discrezionale nemmeno di natura tecnica.

3.     
Nei casi di cui al primo comma, il parere è dato da colui che
normalmente sostituisce il Dirigente o il responsabile del servizio.

TITOLO III - DIFENSORE CIVICO

Art.53. Istituzione

1.     
È istituito l’ufficio del difensore civico al fine di vigilare sul
buon andamento, sull’imparzialità, sulla tempestività, sulla correttezza e
trasparenza dell’azione amministrativa comunale, delle aziende e società
di capitali a prevalente partecipazione comunale.

2.     
Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza
gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto
esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

Art.54. Elezione del difensore civico

1.     
Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale in
seduta pubblica ed a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.
Se l’elezione non avviene nella prima seduta, viene ripetuta nel corrispondente
giorno della settimana successiva senza necessità di convocazione, sino all’elezione.
Dopo la terza votazione infruttuosa è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.

2.     
L’ufficio del difensore civico può essere affidato, con le modalità
elettive di cui al primo comma, a persona che già svolga tale funzione in
altro ente locale regionale o direttamente o mediante convenzione.

3.     
Possono essere nominati alla carica di difensore civico coloro che siano
in possesso di laurea in giurisprudenza o equipollente e di documentata
esperienza amministrativa e/o giuridica, nonché dei requisiti generali
previsti per l’accesso ai pubblici uffici.

Art.55. Ineleggibilità

1.     
Non sono eleggibili alla carica di difensore civico coloro che:

2.     
siano o siano stati da meno di cinque anni, titolari di qualsiasi
carica pubblica elettiva di primo e secondo grado, ovvero membri di
organismi direttivi di partito e di organizzazioni sindacali o candidati
in consultazioni politiche e/o amministrative;

a)      siano,
o siano stati da meno di cinque anni, membri del comitato regionale di
controllo sugli atti degli enti locali o delle USL e le loro sezioni;

3.     
siano direttamente interessati a qualsiasi tipo di commercio,
industria o servizio svolto a favore o per conto del Comune, delle
aziende e società di capitali a partecipazione comunale;

4.     
siano stati candidati alle ultime elezioni amministrative nel
Comune di Assisi o abbiano ricoperto, negli ultimi cinque anni, la carica
di assessore comunale, provinciale o regionale.

5.     
Il verificarsi di una delle ipotesi di ineleggibilità
determina la decadenza immediata dall’ufficio.

6.     
La decadenza è rilevata dal Presidente del Consiglio Comunale
che la contesta all’interessato e ne da tempestiva comunicazione al
Consiglio.

Art.56. Durata in carica e revoca del difensore civico

1.     
Il difensore civico dura in carica quattro anni e può essere
rieletto una sola volta.

2.     
Qualora il difensore civico presenti le proprie dimissioni, entro 60
giorni dal loro ricevimento, il Consiglio Comunale provvede a nuove elezioni.

3.     
I poteri del difensore civico sono prorogati fino all’entrata in
carica del successore.

4.     
Il difensore civico può essere revocato con motivata delibera
consiliare assunta in seduta segreta con la maggioranza di almeno due
terzi dei componenti per:

5.     
abuso di funzioni;

a)      inerzia
nello svolgimento delle funzioni;

b)      mancata
presentazione della relazione annuale;

c)      sopravvenuto
conflitto di interessi

Art.57. Poteri

1.     
Il difensore civico interviene direttamente presso gli organi di governo
del Comune, il Direttore Generale, il Segretario Generale ed i dirigenti,
a seconda delle rispettive competenze, nonché presso i dirigenti delle
aziende speciali e delle società di capitali a prevalente partecipazione
comunale, con esclusione per quest’ultimi della loro attività imprenditoriale,
per verificare, su segnalazione di qualsiasi cittadino o associazioni, ovvero
di sua iniziativa, la regolarità del procedimento amministrativo, la
tempestività della assunzione di decisioni od atti in relazione alla
fattispecie sottoposta ed alla normativa vigente, le situazioni di inerzia e quant’altro
incida sul buon andamento e sull’imparzialità dell’amministrazione, delle
sue aziende ed enti dipendenti.

2.     
Qualora il difensore civico rilevi abusi, irregolarità e ritardi, li
segnala all’organo responsabile, informandone il Sindaco.

3.     
Allorché il difensore civico rilevi difformità di trattamento dei
cittadini a fronte di situazioni omogenee ovvero evidenzi violazioni delle
norme di buona amministrazione, ne fa relazione all’organo di governo
competente e, comunque, sempre al Consiglio Comunale.

4.     
Il difensore civico correda tutte le sue segnalazioni con le
proposte, i suggerimenti e le indicazioni ritenute opportune.

5.     
Il difensore civico ha il diritto di avere dai responsabili delle
strutture comunali e dai dirigenti delle aziende e delle società a
partecipazione comunale, copia di ogni atto e documento ancorché coperto da
riserva verso il pubblico e di acquisire direttamente ogni informazione e
notizia che gli sia utile per l’espletamento del mandato. I responsabili delle
strutture sono esonerati dal rispetto del segreto d’ufficio e tenuti a
corrispondere alle richieste direttamente e sollecitamente e, comunque, entro
trenta giorni.

6.     
Il difensore civico esercita il controllo preventivo di
legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nelle
materie e con le modalità previste dalla legge.

Art.58. Relazione annuale e rapporti con il Consiglio Comunale

1.     
Il difensore civico redige annualmente una relazione illustrativa
dell’attività svolta.

2.     
Tale relazione è inviata al presidente del Consiglio Comunale,
pubblicata nell’albo pretorio e rimessa in copia a chiunque ne faccia
richiesta.

3.     
La relazione annuale del difensore civico e le sue segnalazioni sono
sottoposte a discussione nel consiglio comunale dopo essere state rimesse in
copia a cura del Presidente del Consiglio Comunale, a tutti i consiglieri.

4.     
La discussione si conclude con la formulazione degli indirizzi necessari
ad eliminare stabilmente gli inconvenienti segnalati dal difensore civico,
se attengono a questioni strutturali e/o permanenti.

Art.59. Indennità

Al difensore civico spetta l’indennità omnicomprensiva di funzione
nella misura base stabilita dalla legislazione vigente per il Sindaco.

Art.60. Mezzi del difensore civico

1.     
Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il
difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del
personale.

2.     
Il personale assegnato è individuato nell’organico comunale e, per le
funzioni di che trattasi, dipende dal difensore civico.

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI COMUALI

Art.61. Servizi pubblici comunali

1.     
Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali con
le modalità previste dalla legge e, ove necessario, con l’approvazione
di appositi regolamenti.

2.     
Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la
economicità e l’efficacia può adottare soluzioni diverse ed articolate per la
gestione dei servizi pubblici, quali convenzioni od accordi di programma
con altri enti.

Art.62. Aziende speciali, istituzioni e società

1.     
In sede di costituzione di aziende speciali, di istituzioni o
di società, il Consiglio Comunale stabilisce le finalità,
l’organizzazione e il funzionamento delle stesse assicurando che la loro
attività si realizzi secondo criteri di efficienza efficacia ed economicità di
gestione e fissando le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo e di
controllo sulla attività stessa.

2.     
Alla nomina ed alla revoca degli amministratori delle aziende, delle
istituzioni e delle società provvede il Sindaco secondo i criteri
individuati dal Consiglio Comunale contestualmente alla costituzione
della stessa.

3.     
Gli amministratori debbono possedere i requisiti per la nomina a
consigliere comunale ed una documentata competenza tecnica o amministrativa.

Art.63. Vigilanza e controllo

1.     
Il Consiglio Comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli
enti da esso costituiti attraverso l’esame e l’approvazione dei loro
atti di organizzazione e gestione, con le modalità previste dalle legge,
dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l’attività.

2.     
Spetta al Sindaco la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e
società a partecipazione comunale.

3.     
Il Consiglio Comunale in merito all’attività svolta e ai risultati
conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione
comunale, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno valuta la situazione
economico-finanziaria ed i risultati raggiunti. Alla relativa seduta
partecipano i rispettivi rappresentanti legali e il Collegio dei Revisori del
Conto del Comune.

Art.64. Collaborazione con la Provincia

1.     
Il Comune di Assisi concorre con la Provincia di Perugia alla
determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato
e della Regione dell’Umbria, provvedendo per quanto di propria competenza
alla loro concreta attuazione.

2.     
Il Comune di Assisi, con la collaborazione della Provincia di
Perugia, può svolgere compiti e realizzare opere di rilevante interesse
anche provinciale nei settori di propria competenza.

Art.65. Conferenza dei servizi e accordi di programma

1.     
La promozione della conferenza dei servizi fra i rappresentanti di
tutte le amministrazioni interessate e la conclusione di accordi di programma
costituiscono un modo ordinario per il Comune di affrontare la definizione e
l’attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento di proprio
interesse che richiedano, tuttavia, per la loro realizzazione l’azione
integrata e coordinata di altri enti pubblici.

2.     
Compete al Sindaco l’iniziativa di promuovere la conferenza dei servizi
fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.66. Consulte comunali

1.     
Il consiglio Comunale istituisce Consulte, quali organismi con compiti
consultivi e propositivi, di studio, di ricerca e documentazione nelle
materie di competenza comunale.

2.     
Si garantisce che possono far parte delle Consulte i rappresentanti dei
cittadini stranieri, non in possesso della cittadinanza europea, designati
dalle comunità operanti nel territorio comunale di Assisi.

3.     
Sono costituite Consulte di zona, le cui competenze, modalità di voto e
d’elezione vengono stabilite dal Consiglio Comunale.

Le zone vengono così individuate:

I - Assisi centro e frazioni
montane:

II - Santa Maria degli Angeli, Tordandrea,
Castelnuovo;

III - Petrignano, Palazzo e
frazioni della zona nord;

IV - Rivotorto e frazioni della
zona sud.

Art.67. Composizione e compiti

1.     
Le Consulte, costituite da soggetti esterni all’amministrazione
comunale:

a)      formulano
proposte alla Giunta ed al Consiglio;

b)      effettuano
studi e ricerche su questioni attinenti alle materie loro attribuite in
collaborazione con enti, associazioni, istituti, esperti e scuole.

2.     
La composizione delle Consulte ed il loro funzionamento sono
disciplinati con appositi regolamenti.

Art.68. Consiglio Grande

1.     
Il Comune per l’esame dei problemi di più ampia rilevanza ed in
particolare per le iniziative in materie di pace ed integrazione tra i
popoli, di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, di
pianificazione generale del territorio, istituisce il Consiglio grande.

2.     
Il Consiglio grande è convocato e presieduto dal Sindaco o, in caso
di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.

3.     
Il Consiglio grande è composto da:

a)      consiglieri
ed assessori comunali in carica;

b)      presidenti
di Enti pubblici comunali;

c)      rappresentanti
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale;

d)      presidenti
delle associazioni culturali, ricreative sportive, pro-loco e di categoria
comprese nell’apposito albo predisposto a cura della Giunta ed approvato dal
Consiglio comunale.

4.     
Sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio grande:

a)      Parlamentari
umbri;

b)      Cittadini
del Comune di Assisi eletti nel Consiglio regionale e provinciale;

c)      Il
Vescovo di Assisi o un suo delegato;

d)      Rappresentanti
di organismi internazionali e di Stati stranieri;

e)      Rappresentanti
degli ordini francescani;

f)       
Rappresentanti di enti e comunità religiose presenti sul
territorio;

g)      Rappresentanti
degli organismi di volontariato.

Art.69. La consultazione popolare

1.     
Il Comune promuove, per le materie di propria competenza,
l’acquisizione di pareri della cittadinanza, delle organizzazioni dei
sindacati dei lavoratori, delle associazioni delle categorie produttive,
delle associazioni per la valorizzazione, delle pari opportunità e di qualsiasi
altra formazione economica o sociale.

2.     
La consultazione deve comunque aver luogo sui progetti del piano
regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani del traffico e
loro varianti.

3.     
La consultazione non può aver luogo in coincidenza con consultazioni
elettorali e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
elettorali per il rinnovo del consiglio comunale. I risultati delle
consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale e
della Giunta Comunale.

4.     
La consultazione può essere effettuata sia mediante l’indizione di
assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle
forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l’invio a ciascuno
degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con
semplicità e chiarezza l’espressione di opinioni, pareri e proposte da
restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato,
sia attraverso sondaggi o analoghi strumenti.

Art.70. Diritto di istanza e di reclamo

1.     
Tutte le persone stabilmente residenti nel comune, singole od
associate, hanno facoltà di rivolgere al Sindaco istanze singole o collettive
per richiedere interventi a tutela di interessi personali e collettivi o
lamentare disfunzioni ed irregolarità.

2.     
Tutte le istanze devono essere prese in considerazione con la
massima sollecitudine e produrre, entro 60 giorni, un atto scritto diretto al
primo firmatario con il quale il Sindaco, o il responsabile della struttura
a cui sia stata da questi affidata l’istruttoria dell’istanza, formula le
valutazioni conseguenti.

Art.71. Diritto di petizione e proposta

1.     
I residenti nel Comune di Assisi possono rivolgersi in modo
associato, nel numero minimo di mille, al Sindaco per richiedere, motivando,
l’assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l’adozione o la revoca di
provvedimenti, proporre l’integrazione o la riduzione dei documenti
programmatori comunali, miglioramenti organizzativi dei servizi comunali e quant’altro
abbia comunque caratteristica di rilevanza cittadina, esclusa la materia
tributaria.

2.     
I documenti di cui sopra una volta istruiti, completi dei
pareri tecnico e contabile sono sottoposti entro sessanta giorni
all’organo competente per le determinazioni conseguenti.

Art.72. Referendum consultivo

1.     
Il referendum consultivo su materie di competenza comunale è volto a
realizzare il raccordo tra gli orientamenti della comunità e l’attività degli
organi comunali.

2.     
Il referendum consultivo è indetto quando lo richiede un apposito
comitato in forma scritta e con almeno 2.000 (duemila) firme in calce,
autenticate di residenti nel Comune, ovvero qualora il Consiglio comunale, a
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, ne deliberi l’effettuazione.

3.     
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i residenti nel Comune
che godano dei diritti civili.

4.     
L’oggetto del referendum deve rientrare nelle materie di esclusiva competenza
locale. Le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione
referendaria:

a)      norme
statutarie;

b)      tributi
comunali;

c)      tariffe
dei servizi pubblici;

d)      le
decisioni assunte dal Consiglio comunale nei sei mesi precedenti all’indizione della
consultazione.

5.     
Il quesito sottoposto alla consultazione deve essere chiaro ed univoco e
riguardare specifici atti da adottare da parte del Comune in esecuzione del
programma di governo.

6.     
Sull’ammissibilità del quesito referendario decide un apposito
comitato di 3 garanti prescelto dagli ordini dei magistrati, notarili e
degli avvocati. Il parere deve essere reso entro sessanta giorni
dalla richiesta di referendum consultivo.

7.     
Il referendum non può aver luogo in coincidenza con elezioni politiche
o amministrative in Assisi.

Art.73. Effetti del referendum

1.     
Il referendum è valido, qualora abbia partecipato alla votazione
la maggioranza degli aventi diritto al voto.

2.     
Entro 15 giorni dalla proclamazione dell’esito del referendum il Sindaco
sottopone i risultati del re