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penale
COMPETENZE PENALI
Il Giudice di Pace, dal 1° ottobre 2001 è
anche un giudice penale (entrato effettivamente in funzione dal 1° gennaio
2002): il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha attribuito alla
sua cognizione, tra gli altri, alcuni reati di notevole diffusione, contro la
persona, quali le percosse e le lesioni, l'omissione di soccorso; contro
l'onore, quali l'ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio quali il
danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui.
In caso di condanna il Giudice di Pace non applica
pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena
della permanenza domiciliare o su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro
di pubblica utilità.
Il processo ha luogo normalmente per iniziativa del
Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero dopo aver disposto le necessarie investigazioni,
se ravvisa elementi sufficienti per sottoporre a processo il soggetto indagato,
richiede il suo rinvio a giudizio.
Anche la persona offesa, per i reati
perseguibili a querela, può chiedere al giudice l'instaurazione del processo.
In questi casi, l'offeso può presentare un "ricorso diretto" al
Giudice di Pace, depositandolo nella segreteria del Pubblico Ministero, che
provvede alla formalizzazione dell'addebito.
Il Giudice di Pace, se non ritiene il ricorso infondato o inammissibile,
dispone la convocazione delle parti innanzi a sé.
Il
processo penale innanzi al Giudice di Pace è caratterizzato dalla particolare
attenzione a favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra
imputato e persona offesa.
Il giudice, sentita la persona offesa, può dichiarare estinto il reato se
l'autore della violazione dimostra di aver provveduto alla riparazione del
danno causato e di avere eliminato la situazione di pericolo eventualmente
determinata.
E' inoltre previsto che il Giudice di Pace possa astenersi dal procedere quando
risulti, per l'esiguità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento, la
particolare "tenuità" del fatto (tenuto conto anche del pregiudizio
che l'ulteriore corso del procedimento arrecherebbe alle esigenze di lavoro,
famiglia o salute dell'imputato), sempre che l'offeso non si opponga.
Il Giudice di Pace commina pene pecuniarie oppure sanzioni
"paradetentive": detenzione domiciliare, o, qualora il condannato
lo richieda, lavoro di pubblica utilità.
L'imputato e la persona offesa sono difesi da un
avvocato.
Alle persone che non hanno i mezzi per far fronte alle spese di un procedimento
penale è assicurato, anche davanti al Giudice di Pace, il gratuito
patrocinio, cioè la difesa a carico dello Stato.