La giunta comunale di Assisi, riunitasi in videoconferenza,  ha approvato la decisione adottata da tutte le forse politiche relativa al rinvio del pagamento dei tributi comunali al 31 ottobre prossimo. In tempi brevi la delibera passerà al vaglio del Consiglio Comunale per il via libera.

 

Nel dettaglio, si prevede il rinvio al 31 ottobre 2020 dei seguenti tributi di competenza comunale, ovvero:

  • Tassa sui rifiuti TARI (la prima rata sarebbe stata fissata in via ordinaria con scadenza al 31 maggio)
  • Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche TOSAP, temporanea permanente e relativa a mercati e fiere (il tributo è rinviato sia per quanto riguarda la scadenza del 31 marzo sia per chi ha la rateizzazione)
  • Imposta comunale sulla pubblicità C.P. (a partire dalla scadenza del 31 marzo)
  • pagamenti di mense e trasporti scolastici (i bollettini già pervenuti per le mense scolastiche con scadenza 15 aprile potranno essere pagati al 31 ottobre senza costi aggiuntivi)
  • pagamento del canone annuo delle luci votive cimiteriali (i bollettini già pervenuti con scadenza 31 marzo potranno essere pagati al 31 ottobre senza costi aggiuntivi)

Per quanto riguarda le mense scolastiche i bollettini già pervenuti con scadenza 15 aprile, relativi al periodo antecedente la sospensione delle attività didattiche, potranno essere pagati al 31 ottobre; per il periodo successivo saranno calcolati solo i giorni di effettivo utilizzo del servizio, sulla base della durata del periodo di sospensione delle attività didattiche, e in ogni caso si potrà pagare al 31 ottobre.

Per quanto riguarda i trasporti scolastici, per i quali il Comune di Assisi da molti anni addebita solo il 20% dei costi, le famiglie che hanno già pagato a novembre riceveranno, prima dell’inizio del prossimo anno scolastico, un rimborso per la quota parte di servizio non goduta nel periodo di sospensione delle attività didattiche sotto forma di sconto sul servizio per il prossimo anno scolastico, ovvero un rimborso in denaro per coloro che non dovessero più usufruire del servizio.

L’imposta di soggiorno è una di quelle entrate compromesse dall’emergenza sanitaria che ha di fatto azzerato una delle fonti di reddito primarie della città, la filiera del turismo. Essendo previsto il versamento mensile, tutte le strutture ricettive hanno ottemperato già agli obblighi fiscali. Quando, ci auguriamo, ripartirà il turismo, valuteremo insieme all’Osservatorio sull’Imposta di Soggiorno e alle associazioni di categoria quali soluzioni intraprendere, perché ora la priorità assoluta sono i lavoratori e le imprese di una filiera i cui fatturati sono stati letteralmente azzerati e che trascina con sé anche i settori dell’indotto diretto e indiretto.

Ragionamento a parte su IMU/TASI, tributi di competenza statale e sulla quale non può intervenire autonomamente l’Amministrazione comunale per un suo differimento, essendo necessario un provvedimento statale che lo consenta. Sul tema è allo studio, nel Decreto di aprile che il Governo sta preparando, un rinvio dei tributi locali per il 2020, che dovrebbe consentire ai Comuni, con delibera di Giunta, di rinviare le scadenze di pagamento fino al 30 novembre prossimo.

Il sindaco Stefania Proietti, al termine della giunta, ha così commentato: “In questa fase stiamo riscontrando una grande collaborazione da parte di tutti i consiglieri comunali, al di là degli schieramenti e delle appartenenze, segno questo di un alto senso di responsabilità verso la nostra comunità. Grande collaborazione anche da parte delle associazioni di categorie, dei sindacati e delle aziende, pensando anche agli effetti drammatici dal punto di vista economico che Assisi dovrà sopportare appena terminata l’emergenza. Un ringraziamento anche agli uffici comunali che si sono adoperati senza risparmio di energie per arrivare al rinvio dei tributi”.

 

SINTESI DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E DI CONTRASTO

ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 EMANATE DAL GOVERNO

AGGIORNATE AL DPCM DEL 22 MARZO 2020 E ALL’ORDINANZA

DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 20 MARZO

 

FINO AL 3 APRILE 2020

– IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE È VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO.

 

– EVITARE OGNI SPOSTAMENTO DELLE PERSONE FISICHE, SALVO CHE SIANO MOTIVATI DA:

  1. comprovate esigenze lavorative
  2. situazioni di necessità
  3. per motivi di salute

È pubblicata l’autocertificazione.

È vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

 

–  È VIETATO L’ACCESSO DEL PUBBLICO AI PARCHI, ALLE VILLE, ALLE AREE GIOCO E AI GIARDINI

PUBBLICI.

–  NON È CONSENTITO SVOLGERE ATTIVITÀ LUDICA O RICREATIVA ALL’APERTO; RESTA      CONSENTITO SVOLGERE INDIVIDUALMENTE ATTIVITÀ MOTORIA IN PROSSIMITÀ DELLA PROPRIA ABITAZIONE, PURCHÉ COMUNQUE NEL RISPETTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO DA OGNI ALTRA PERSONA.

– NEI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI, NONCHÉ IN QUEGLI ALTRI CHE IMMEDIATAMENTE PRECEDONO O SEGUONO TALI GIORNI, È VIETATO OGNI SPOSTAMENTO VERSO ABITAZIONI DIVERSE DA QUELLA PRINCIPALE, COMPRESE LE SECONDE CASE UTILIZZATE PER VACANZA, in forza del divieto di allontanamento dal Comune presso cui si trovano.

 

– AI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA DA INFEZIONE RESPIRATORIA E FEBBRE (MAGGIORE DI 37,5° C) È FORTEMENTE RACCOMANDATO DI RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO E LIMITARE AL MASSIMO I CONTATTI SOCIALI, CONTATTANDO IL PROPRIO MEDICO CURANTE.

 

– DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITÀ DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA PER I SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DELLA QUARANTENA OVVERO RISULTATI POSITIVI AL VIRUS.

 

– SONO SOSPESI GLI EVENTI E LE COMPETIZIONI SPORTIVE DI OGNI ORDINE E DISCIPLINA, IN LUOGHI PUBBLICI O PRIVATI. Gli impianti sportivi sono utilizzabili unicamente a porte chiuse da atleti professionisti e non, riconosciuti dal CONI di interesse nazionale o dalle loro Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali

– CHIUSURA DEGLI IMPIANTI SCIISTICI E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI PALESTRE, CENTRI                                              SPORTIVI, PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE O TERMALI, CENTRI CULTURALI, SOCIALI O RICREATIVI.

 

– SOSPENSIONE DI TUTTE LE MANIFESTAZIONI E DEGLI EVENTI, IVI COMPRESI QUELLI DI CARATTERE CULTURALE, LUDICO, SPORTIVO, RELIGIOSO E FIERISTICO ANCHE SE SVOLTI IN LUOGHI CHIUSI MA APERTI AL PUBBLICO.

 

– CHIUSURA DEI MUSEI, ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ NEI CINEMA, TEATRI, PUB, SCUOLE DI BALLO, SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI.

 

– SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA, DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E DI FORMAZIONE SUPERIORE, IN PRESENZA.

 

– SOSPENSIONE DELLE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, COMPRESE QUELLE FUNEBRI. L’apertura dei luoghi di culto è condizionata a misure organizzative tali da evitare assembramenti e da garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

 

– SOSPESE LE PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE E PRIVATE, AD ESCLUSIONE DI QUELLE PER IL PERSONALE SANITARIO.

 

– SONO SOSPESE LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE (FRA CUI BAR, RISTORANTI, PUB, GELATERIE E PASTICCERIE) ESCLUSE LE MENSE E I CATERING CONTINUATIVI SU BASE CONTRATTUALE CHE GARANTISCANO LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO. RESTANO CONSENTITE LA SOLA RISTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE SIA PER IL CONFEZIONAMENTO CHE PER IL TRASPORTO. Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

 

– SONO SOSPESE TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, FATTA ECCEZIONE PER LE ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ INDIVIDUATE

NELL’ALLEGATO 1 (DPCM 17/3). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve in ogni caso essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 

– SONO SOSPESE LE ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA, FRA CUI BARBIERI,

PARRUCCHIERI ED ESTETISTI, DIVERSE DA QUELLE INDIVIDUATE ALL’ALLEGATO 2 (DPCM 17/3)

 

– RESTANO GARANTITI, PURCHÉ RISPETTINO LE NORME IGIENICO SANITARIE, I SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI, LE ATTIVITÀ NEL SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO DI TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE, COMPRESE LE FILIERE CHE NE FORNISCONO BENI E SERVIZI, purché venga garantita la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro.

 

– SONO SOSPESE TUTTE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE AD ECCEZIONE DI QUELLE INDICATE NELL’ALLEGATO 1 AL DPCM 22.03.2020 E DI QUELLE FUNZIONALI AD ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELLE FILIERE DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE E DEI SERVIZI ESSENZIALI E DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELLA LEGGE N. 146 DEL 1990.

È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari ed ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza. Sono consentite inoltre le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzioni derivi un grave pregiudizio, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto.

 

 

 

 

Il maxi decreto legge “CURA ITALIA” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 70 del 17 marzo 2020 (Dl 17 marzo 2020, n. 18) e prevede circa 25 miliardi di misure di sostegno economico per far fronte all’emergenza coronavirus.

  • VERSAMENTI AL FISCO

Sospensione lunga per sedici filiere

Si allunga la lista delle filiere più colpite dall’emergenza sanitaria e per le quali scatta la sospensione fino al 31 maggio dei pagamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dell’Iva di marzo.

Per queste filiere, che spaziano dal turismo alla ristorazione, dallo sport alla cultura la sospensione dei versamenti è per tutti i contribuenti a prescindere dal tetto di fatturato di 2 milioni di euro previsto per imprese, autonomi e professionisti di altri settori. In questo secondo grande gruppo rientra certamente anche il commercio al dettaglio, pesantemente colpito dalla serrata imposta per contenere il contagio. Si riprenderà a pagare a maggio in unica soluzione o in 5 rate.

2-FONDO GARANZIA

Per il rafforzamento 1,2 miliardi

La dote per il potenziamento del Fondo di garanzia Pmi dovrebbe salire, nella versione definitiva, da 1 a 1,2 miliardi. Per 9 mesi l’accesso al Fondo sarà gratuito. Per la garanzia diretta la percentuale massima di copertura sarà dell’80% (90% per controgaranzia dei Confidi) per importi massimi garantiti per singola impresa di 1,5 milioni. Oltre la soglia di 1,5 milioni, e fino a un tetto di 5 milioni, la percentuale di copertura del finanziamento dovrebbe essere stabilita in base al modello di rating che attualmente regola il funzionamento del Fondo.

Inoltre, per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500mila euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Tra le novità, passando a un altro tema cioè la sospensione delle rate dei mutui prima casa, la dote disponibile scende da 500 a 400 milioni (stando all’ultima bozza disponibile). Queste risorse servono ad applicare anche a lavoratori autonomi e professionisti la sospensione prevista dal Fondo Gasparrini per alcune categorie svantaggiate.

3-FONDO PROMOZIONE

Al Made in Italy solo 150 milioni

Per il Fondo promozione integrata (ideato dal ministero degli Esteri a favore del made in Italy) ci sono  150 milioni.  Un’altra novità riguarda le regole per contratti di forniture, lavori e servizi nell’ambito del Piano straordinario per il made in Italy: si potrà adottare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando in virtù dell’emergenza in corso.

4- ACCERTAMENTI

Due anni in più al Fisco per la lotta all’evasione

Tra le misure c’è una proroga dei termini di accertamento biennale a favore del Fisco per il periodo d’imposta 2015. Si fa riferimento a una norma (Dlgs 159/2015) che nel sospendere i termini per eventi eccezionali dispone il differimento di 2 anni dei termini di prescrizione e decadenza dell’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che hanno sede nei territori dei Comuni colpiti da calamità.

5- INDENNITÀ DI SEDE

Da aprile 100 euro per chi resta in ufficio

Arriva un “premio” per i lavoratori dipendenti di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo (nonostante l’emergenza coronavirus). La misura vuole incentivare la presenza in azienda, riconoscendo un contributo economico a chi per un qualsiasi motivo non può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (vale a dire da remoto). Il premio non sarà però per tutti. La norma infatti assegna il bonus monetario ai lavoratori che hanno un reddito complessivo di importo non superiore ai 40mila euro. Il “premio” verrà corrisposto dai sostituti d’imposta in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta ad aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

6- SOSPENSIONI

Stop alle ritenute d’acconto di marzo

Nella raffica di sospensione trovano posto anche società e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 400mila euro. Per questi contribuenti l’articolo 59 della bozza del decreto prevede che i ricavi e i compensi percepiti dall’entrata in vigore del nuovo «decreto di marzo» fino al 31 marzo non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta.

7- LEZIONI A DISTANZA

Pronti 85 milioni per le didattica 2.0

Via libera al lavoro agile nelle scuole. I presidi potranno organizzare le attività da remoto e lasciare gli istituti aperti solo per le attività «indifferibili». La presenza del personale Ata (tecnico-amministrativo) verrà prevista solo nei casi di stretta necessità, individuati dai dirigenti scolastici. Previsti nuovi fondi: 85 milioni per il sostegno alla didattica a distanza. Queste risorse serviranno anche per aiutare gli studenti meno abbienti e per formare i docenti. Il dl stanzia, poi, altri 43,5 milioni per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici al momento del rientro, risorse che le scuole potranno utilizzare per acquistare materiali per le pulizie, ma anche saponi e gel igienizzanti. Garantita la salvaguardia delle supplenze brevi: nessuno perderà il posto.

9–ALT ALLE PROCEDURE

Licenziamenti sospesi per due mesi

Blocco dei licenziamenti per due mesi. Dall’entrata in vigore del decreto legge «è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure sull’individuazione dei lavoratori da mettere in mobilità, e sui licenziamenti collettivi, sono sospese nel medesimo periodo anche le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. In questo periodo, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Resta, dunque, la possibilità di ricorrere al licenziamento individuale per motivi disciplinari.

10 -INDENNITÀ AUTONOMI

A marzo prima tranche da 600 euro

Un’indennità di 600 euro a marzo per oltre 4,8 milioni di autonomi, che, come anticipato dal ministro Catalfo, potrà essere prorogata in un successivo decreto e vale circa 3 miliardi. Interessa liberi professionisti titolari di partita Iva (attiva al 23 febbraio), co.co.co iscritti alla gestione separata, autonomi delle gestioni speciali Ago, commercianti e artigiani, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (senza lavoro dal 1° gennaio 2019), operai agricoli a tempo determinato (con 50 giornate lavorate nel 2019)e lavoratori dello spettacolo (con almeno 30 contributi versati al Fondo pensioni e redditi entro 50mila euro).

 

11 – PROROGA AL 31 AGOSTO DELLA VALIDITA’ DELLA CARTA D’IDENTITA’

L’articolo 104 ha previsto la proroga  della validità ad ogni effetto al 31 agosto 2020 dei documenti di riconoscimento, tra cui la patente di guida, e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente, tranne che per la validità ai fini dell’espatrio che resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento

 

 

 

Con il decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo 2020, il governo sospende per 14 giorni su tutto il territorio nazionale le attività commerciali al dettaglio, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

Ecco nel dettaglio quali attività vanno avanti e quali si fermano secondo il dpcm.

Restano aperti (garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro):

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Mense e del catering continuativo su base contrattuale
  • Ristorazione con consegna a domicilio
  • Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali
  • Servizi bancari, finanziari, assicurativi
  • Attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

Sono chiusi:

  • Tutte le altre attività commerciali al dettaglio
  • I mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari
  • Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
  • Attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)

 

In seguito alle ultime disposizioni il Comune di Assisi ha individuato le ATTIVITA’ INDIFFERIBILI da rendere in presenza.

Per queste sole attività resta aperto l’accesso al pubblico, esclusivamente su appuntamento e previa valutazione da parte degli uffici della effettiva necessità e urgenza della prestazione:

  • anagrafe e stato civile
  • ufficio cimiteri
  • servizi operativi (pronto intervento e reperibilità)
  • servizi socio-assistenziali
  • polizia locale
  • servizio di protezione civile

Tutti gli altri uffici sono comunque attivi e raggiungibili secondo le modalità comunicative già diffuse. Si invita la cittadinanza a utilizzare il più possibile gli strumenti telematici presenti sul sito www.comune.assisi.pg.it

 

 

Tutta l’Italia dal 10 marzo diventa zona protetta. Con l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sottoscritto la sera 9 marzo è stato disposto che le misure restrittive già applicate per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal contagio di coronavirus vengono estese a tutto il territorio nazionale con il Dpcm 8 marzo. I nuovi provvedimenti entrano in vigore a partire dal 10 marzo e avranno efficacia fino al 3 aprile.

MUOVERSI SOLO SE NECESSARIO

Evitare gli spostamenti in entrata e in uscita dal proprio territorio salvo che per ragioni di lavoro o di salute o per situazioni di necessità. Per potersi muovere si deve avere il nuovo modulo di autocertificazione scaricabile da internet. Una falsa dichiarazione è un reato.

Va evitato ogni spostamento, anche nella propria città. Si può uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità. Ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia o scaricati da Internet (modulo di autocertificazione). Una falsa dichiarazione è un reato.

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO

Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

RISTORANTI E BAR CHIUSI ALLE 18

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo da parte del gestore di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

CENTRI COMMERCIALI CHIUSI NEI FINE SETTIMANA (eccetto farmacie, parafarmacie e alimentari)

Chiusi centri commerciali e mercati nei giorni festivi e prefestivi. Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio commerciale deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La  chiusura non è disposta  per  farmacie,  parafarmacie e punti vendita di generi alimentari (che comunque devono garantire distanza di un metro tra le persone)

SOSPESI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Restano consentite solo quelle organizzate da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico.

ALLENAMENTI PER GLI ATLETI A PORTE CHIUSE

Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali.

STOP A PALESTRE, PISCINE, SPA E CENTRI RICREATIVI

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali, centri ricreativi.

 

Il primo provvedimento per contenere i contagi da coronavirus è stato adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  nella serata del 4 marzo. Tra le decisioni assunte, valide sino al 15 marzo, c’era la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, nonché le attività didattiche nelle scuole di ogni grado e ordine (i dirigenti scolastici attivano modalità di didattica a distanza), la frequenza della attività scolastiche e di formazione superiore, compresa l’Università e le Istituzioni di Alta Formazione ecc., ferma in ogni caso, anche qui, la possibilità di svolgimento delle attività a distanza.

Nel Decreto erano contenuti, inoltre, una serie di provvedimenti validi sino al 3 aprile, tra cui il rinvio di tutta l’attività convegnistica e congressuale.

Sospensione delle manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, privati e pubblici, compresi quelli cinematografici e teatrali, che non permettano la distanza di almeno un metro tra i partecipanti.

Sospesi eventi e competizioni sportive con la possibilità di svolgimento a porte chiuse, con l’impegno da parte degli organizzatori di effettuare tutti i controlli idonei a contenere il rischio di contagio tra atleti, dirigenti e accompagnatori.

Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di 1 metro tra i partecipanti.

È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale d’attesa dei Dipartimenti emergenze e accettazione e dei Pronto soccorso, salvo specifiche diverse indicazioni del personale preposto.

Nel Decreto del 4 marzo erano inoltre contenute misure di prevenzione, come la raccomandazione di non uscire dalle abitazioni, se non strettamente necessario, alle persone anziane o affette da patologie croniche.

L’8 marzo un altro Dpcm con cui erano state considerate 14 province come zona rossa con una serie di restrizioni che non avevano valore per il resto d’Italia. Poi l’ultimo decreto del 9 marzo di cui detto all’inizio.

In merito alla diffusione dell’infezione da coronavirus (Covid-19) e dopo la costituzione della task force attivata dalla Regione Umbria l’Amministrazione Comunale raccomanda la cittadinanza di informarsi SOLO attraverso le fonti ufficiali.

Le persone che hanno il sospetto di poter essere infette, se hanno sintomi, NON devono recarsi presso gli  ambulatori medici o al Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri, ma contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia o la continuità assistenziale che effettuerà un primo triage e si farà carico di attivare le procedure idonee concordate a livello regionale.

Si ricorda che il numero verde attivato dalla Regione (800636363) è attivo dalle 8 alle 20 tutti i giorni, dopo le 20  è a disposizione il numero 1500 attivato dal Ministero della Salute.

Di seguito tutti i provvedimenti e gli avvisi finora emessi:

  Modello di Autocertificazione

Considerate le numerose notizie false che allarmano e distraggono i cittadini dai comportamenti corretti richiesti dalle Autorità Sanitarie, invitiamo a informarsi SOLO attraverso i canali ufficiali del Ministero della Salute, della Regione, dell’Autorità Sanitaria e del Comune, così come previsto, tra l’altro, dai protocolli Istituzionali.
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus/

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homenuovocoronavirus.jsp

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

http://www.regione.umbria.it/