“La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.”

La presente sezione è pubblicata in ottemperanza al Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05.04.2013 e successivi aggiornamenti (*).

(*) le date di pubblicazione o aggiornamento dei dati, documenti o informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del DLGS n. 33/2013 s.m.i., qualora non presenti, sono comunque tracciati informaticamente dal sistema e fornibili agli interessati previa richiesta all’indirizzo email si@comune.assisi.pg.it


Disposizioni Generali


Organizzazione
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione.


Consulenti e collaboratori


Personale
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti il personale


Bandi di Concorso


Performance
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti il:


Enti Controllati


Attività e procedimenti
Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad aggregare i dati relativi alla propria attività amministrativa, ordinandoli in base alla competenza ed agli organi, nonché al loro costante aggiornamento


Provvedimenti
Le pubbliche amministrazioni aggiornano semestralmente sui propri siti istituzionali gli elenchi dei provvedimenti adottati, con particolare riguardo ai:

– provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione;
– ai contratti per l’affidamento di lavori, forniture e servizi;
– alle sovvenzioni e ai contributi a persone ed enti pubblici e privati;
– ai concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale;
– agli accordi stipulati con soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche


Controlli sulle imprese

  • Controlli sulle imprese Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo n. 97/2016.

Bandi di gara e contratti 


Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con cui sono determinati i criteri e le modalità per la concessione da parte delle amministrazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.
Inoltre pubblica gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.
La pubblicazione diviene condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario.


Bilanci
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e al conto consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
Al comma 2, riprendendo il dettato dell’articolo 19, commi 1 e 2, del d .lgs . n. 91 del 2011 e dell’articolo 22, comma 2, del d .lgs. n. 91 del 2011, Inoltre sono obbligate a presentare, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, un documento detto “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” che indichi gli obiettivi, i risultati e l’andamento effettivo della spesa a livello di interventi e servizi forniti. Tutto questo deve sempre risultare in linea con la disciplina di contabilità economica.
Il Piano contiene la descrizione di ciascun programma di spesa ed informazioni sugli obiettivi da realizzare durante il triennio, nonché dei mezzi, anche dal punto di vista quantitativo, individuati per raggiungere tali scopi.


Beni immobili e gestione patrimonio
Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni riguardanti il patrimonio immobiliare, i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti dalle amministrazioni.


Controlli e rilievi sull’amministrazione
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i rapporti relativi al controllo interno e di gestione, degli organi di revisione amministrativa e contabile, della Corte dei Conti e degli uffici da essa controllati.

    Le pubbliche amministrazioni pubblicano i rapporti relativi al controllo interno e di gestione, degli organi di revisione amministrativa e contabile, della Corte dei Conti e degli uffici da essa controllati.

Servizi erogati
Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi delle pubbliche amministrazioni ovvero del documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni individuano i servizi erogati agli utenti, intermedie finali e pubblicano i costi contabilizzati e i tempi medi di erogazione dei servizi.

    Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi delle pubbliche amministrazioni ovvero del documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni individuano i servizi erogati agli utenti, intermedie finali e pubblicano i costi contabilizzati e i tempi medi di erogazione dei servizi.

Pagamenti dell’amministrazione
In ordine alla trasparenza dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere urbanistiche, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali:

– i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione;
– le linee guida per la valutazione degli investimenti;
– le relazioni annuali ed ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione compresi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante;
– le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ivi comprese le funzioni ed i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure ed i criteri di individuazione dei componenti ed i loro nominativi.


Opere pubbliche

In ordine alla trasparenza dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere urbanistiche, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali:

– i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione;
– le linee guida per la valutazione degli investimenti;
– le relazioni annuali ed ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione compresi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante;
– le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ivi comprese le funzioni ed i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure ed i criteri di individuazione dei componenti ed i loro nominativi.


Pianificazione e governo del territorio

Sezione relativa alla pianificazione e governo del territorio, come indicato all’art. 39 del d.lgs. 33/2013.


Informazioni ambientali

Sezione relativa alle informazioni ambientali, come indicato all’art. 40 del d.lgs. 33/2013


Strutture sanitarie private accreditate

Sezione relativa alle strutture sanitarie private accreditate, come indicato all’art. 41, c.4 del d.lgs. 33/2013


Interventi straordinari e di emergenza
Le pubbliche amministrazioni pubblicano per gli atti contingibili e urgenti e più in generale di carattere straordinario adottati in caso di calamità o emergenze. In particolare con riferimento ai suddetti provvedimenti dovranno essere pubblicati l’indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti, i termini fissati per l’esercizio dei suddetti poteri straordinari, i costi dell’intervento e, laddove previste dovranno essere indicate le forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.


Altri contenuti
Sezione dove sono collocati altri contenuti pubblicati a fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate nell’Allegato al d.lgs. 33/2013